Pochi lo sanno ma la legge prevede la possibilità di rifiutarsi di votare e metterlo a verbale. Quando si va al seggio e dopo che le schede sono vidimate si dichiara che ci si rifiuta di votare e si vuole che sia messo a verbale.
Le schede di rifiuto vengono CONTATE e sono VALIDE, contrariamente alle schede nulle o bianche o all’astensione dal voto. Nessun media (chiaramente) ne parla, sembra che i giochi della CASTA siano già fatti, come al solito la gente andrà a votare il “meno peggio”.
Nel caso le schede di rifiuto arrivassero a un certo numero ( cosa mai successa nelle elezioni italiane) la casta avrebbe “qualche problema” nell’assegnare i seggi vuoti e i media saranno obbligati a parlarne. Fate girare questa mail il più possibile, è l’unica maniera per fare sentire la voce di tutti quelli che vogliono un sistema con persone veramente nuove e non un branco di professionisti della politica che rubano soldi parlando di niente.
L’astensionismo passivo non fa percentuale di media votanti e riguardo alle elezioni legislative il nostro sistema di attribuzione non prevede nessun quorum di partecipazione. Quindi, se per assurdo nella consultazione elettorale votassero tre persone, ciò che uscirebbe dalle urne sarebbe considerata valida espressione della volontà popolare e si procederebbe quindi all’attribuzione dei seggi in base allo scrutinio di tre schede.
Altresì le schede bianche e nulle, fanno si percentuale votanti, ma vengono ripartite, dopo la verifica in sede di collegio di garanzia che ne attesti le caratteristiche di bianche o nulle, in un unico cumulo da ripartire nel cosiddetto premio di maggioranza….(per assurdo sempre votando bianca o nulla se alle prossime elezioni vincesse Berlusconi le suddette schede andrebbero attribuite nel premio di Forza Italia). Esiste però un METODO DI ASTENSIONE, che garantisce di essere percentuale votante (quindi non delegante) ma consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza. è infatti facoltà dell’elettore recarsi al seggio e una volta fatto vidimare il certificato elettorale, AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA, assicurandosi di far mettere a verbale tale opzione; è possibile inoltre ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE, UNA BREVE DICHIARAZIONE IN CUI, SE VUOLE, L’ELETTORE HA IL DIRITTO DI ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL SUO RIFIUTO (es.: “Nessuno degli schieramenti qui riportati mi rappresenta”)”.
In riferimento a quanto sopra, c’è da dire quanto segue:
- le schede bianche e quelle nulle NON rientrano nei calcoli per l'assegnazione del premio di maggioranza: prima inesattezza; infatti l'attuale legge elettorale (c.d. "Porcellum" L. 270/2005 che modifica il D.P.R. 361/1957), prevede che i calcoli per l'assegnazione dei seggi (e quindi anche del premio di maggioranza) vengano effettuati sulla base dei "voti validi espressi" (vedi art.1 comma 11, n. 2 della legge stessa); quindi le schede nulle e bianche sono insignificanti ai fini dei conteggi.
- il nostro ordinamento NON prevede il "rifiuto del voto", al momento in cui si presenta al seggio elettorale; quindi il “rifiuto” consigliato nel blog si potrebbe configurare come “voto fuori dalla cabina”, ma, dice la legge, “Se l’elettore non vota entro la cabina, il presidente dell’Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto” (art.62 D.P.R. 361/1957) oppure potrebbe configurarsi come artificioso indugio nell'espressione di voto, e in tal caso “Il presidente della sezione…può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato” (art.46 del T.U. n.570 del 1960 ovvero art. 44 D.P.R. 361/1957): in entrambi i casi, comunque, si tratterebbe di voto nullo; ulteriore conferma è il fatto che queste schede di fatto bianche, insieme con quelle nulle, verranno inserite dal presidente del seggio in un apposito plico, parificandole così alle schede nulle.
- in merito alla richiesta di verbalizzazione del rifiuto del voto, è bene ricordare che l’art. 104 del D.P.R. 361/1957, obbligando il segretario di seggio a verbalizzare “proteste o reclami”, si riferisce a eventuali proteste e reclami “di elettori”, quindi nella loro qualità specifica di persone che esprimono un voto e in relazione esclusiva all’espletamento di questo loro diritto.